Regolamento UE 2016/2031: la base normativa del florovivaismo

Regolamento UE 2016/2031: la base normativa del florovivaismo

Ogni vivaista si trova a fare i conti con un acronimo: “2016/2031”. È il numero del regolamento che dal 14 dicembre 2019 governa la salute delle piante in tutta l’Unione europea – la cosiddetta “legge sulla salute delle piante”.
Capire cosa contiene e come si applica in Italia è la chiave per muoversi con sicurezza tra passaporto delle piante, registro operatori e obblighi di notifica.

Perché è “la legge sulla salute delle piante”

Il regolamento (UE) 2016/2031, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 26 ottobre 2016 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE L 317 del 23 novembre 2016, ha sostituito il vecchio impianto normativo basato su una serie di direttive risalenti agli anni sessanta e novanta del secolo scorso.

Il cambio è profondo e non è solo formale: le direttive precedenti (tra cui la 2000/29/CE, pilastro del regime fitosanitario per oltre quarant’anni) sono state abrogate e sostituite da un unico testo uniforme, applicato allo stesso modo in tutti gli Stati membri. Da qui l’aggettivo “base normativa”: quasi tutto quello che un vivaista deve rispettare oggi in materia fitosanitaria discende da questo regolamento.

Cosa cambia rispetto al passato

Il regolamento introduce un approccio più strutturato alla protezione delle piante, costruito attorno a categorie precise di organismi nocivi:

  • gli organismi da quarantena (presenti o potenzialmente presenti nell’UE, con impatto economico grave), elencati e periodicamente aggiornati nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072;
  • la parte più pericolosa degli organismi da quarantena – attualmente 20 – individuati dal regolamento delegato (UE) 2019/1702, per i quali gli Stati membri devono attivare piani di emergenza e programmi pluriennali di indagine;
  • gli organismi regolamentati non da quarantena (RNQP), presenti nell’UE ma la cui diffusione va limitata, soprattutto sulle piante da impianto.

Non è solo una questione di liste: cambia anche il modo di lavorare degli operatori, che diventano parte attiva del sistema di prevenzione.

I pilastri del nuovo regime

I pilastri del nuovo regime

 

Per il florovivaismo, i punti pratici del regolamento sono quattro:

  1.   Il passaporto delle piante. Tutte le piante da impianto e i prodotti vegetali elencati nell’Allegato XIII del Reg. (UE) 2019/2072 possono essere movimentati nell’UE solo se accompagnati dal passaporto delle piante, emesso dall’operatore professionale autorizzato.
  2.   Il Registro Operatori Professionali (RUOP). Chi produce o commercializza piante a scopo professionale deve essere registrato: è la condizione per operare e per poter emettere passaporti.
  3.   La notifica di presenza di organismi nocivi. Sospetti ritrovamenti di organismi da quarantena vanno segnalati senza ritardo all’autorità competente: la sorveglianza è un dovere dell’operatore, non solo delle istituzioni.
  4. Le zone protette. Per alcune aree dell’UE in cui certi organismi non sono presenti è prevista una protezione rafforzata, che si traduce in requisiti aggiuntivi per la movimentazione (passaporto ZP).

La trasposizione italiana: il D.Lgs 2 febbraio 2021, n. 19

Un regolamento UE si applica direttamente in tutti gli Stati membri, ma serve comunque una disciplina nazionale che ne regoli sanzioni, autorità competenti e misure applicative. In Italia questo ruolo è svolto dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 – “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi” – in vigore dal 13 marzo 2021, che ha abrogato il precedente D.Lgs 214/2005.

Cosa significa in pratica per il vivaista

regolamento regime florovivaismo

Sul campo, il regolamento 2016/2031 e il D.Lgs 19/2021 si traducono in abitudini operative concrete:

  • registrarsi al RUOP e tenere aggiornati i dati aziendali;
  • ottenere l’autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante e apporlo correttamente su ogni unità di vendita;
  • documentare le forniture: acquistare solo da operatori registrati, con passaporto e tracciabilità;
  • segnalare subito sintomi sospetti di organismi da quarantena al Servizio Fitosanitario regionale;
  • seguire gli aggiornamenti normativi: liste di organismi, zone protette e misure di emergenza cambiano nel tempo.

Riferimenti e fonti

  • Regolamento (UE) 2016/2031 del 26 ottobre 2016 — misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (GU L 317 del 23.11.2016), testo integrale consultabile via EUR-Lex
  • Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 — norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi (attuazione italiana, abroga il D.Lgs 214/2005)
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 – elenco degli organismi da quarantena e delle piante soggette a passaporto
  • Regolamento delegato (UE) 2019/1702 – elenco degli organismi prioritari
  • Legge 117/2019, art. 11 – delega legislativa per l’attuazione del regolamento 2016/2031

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